IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)
LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014)
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.302 del 27-12-2013 - Suppl. Ordinario n. 87
Modificata dalla Legge di Stabilità 2016
Art. 1, comma 639 (in vigore dal 01/01/2016)
E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
Art. 1, comma 639 (in vigore nel 2014 e 2015)
E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
Vai al testo della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (con alcune integrazioni normative successive e modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2016)
NOVITA’ IUC 2016 (IMU-TASI-TARI)
Ultima modifica: 22/03/2016
Si riportano di seguito LE PRINCIPALI NOVITA’ IUC (IMU-TASI-TARI) DEL 2016 con relativi documenti informativi :
INFORMATIVA IMU 2016
1) Dal 1 gennaio 2016 NON dovrà essere versata l' imposta sull’ABITAZIONE PRINCIPALE (con esclusione delle Cat. A/1-A/8-A/9 case di lusso);
2) E’ confermata l’ESENZIONE DEI TERRENI AGRICOLI;
3) Possibilità di Concessione in Comodato d’Uso Abitazione Principale a parenti in linea retta (genitori-figli) qualora in possesso di TUTTI I REQUISITI DI LEGGE (vedi dettaglio riportato in questa pagina alla voce “Allegati”) e con contratto di comodato registrato;
4) La Registrazione dei Contratti di Comodato può essere effettuata entro il 1 Marzo 2016, ed usufruire comunque dell’agevolazione di riduzione della base imponibile IMU al 50% a far data dal 1 gennaio 2016 (vista la risposta MEF prot.2472 del 29-01-2016 alla CNA);
5) Qualora la registrazione del contratto di comodato sia successiva al 1 Marzo 2016, l’agevolazione sarà valida per le mensilità successive alla data di registrazione;
CONTINUANO QUINDI A VERSARE NORMALMENTE L’IMPOSTA (IMU)
1) TUTTI GLI (ALTRI FABBRICATI) ED (AREE EDIFICABILI)
2) LE (ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE) NELLE CATEGORIE CATASTALI (A/1 – A/8 – A/9)
INFORMATIVA TASI 2016
1) E’ stata abolita la tassa sui servizi indivisibili (TASI) per le unita’ adibite ad abitazione principale e relative pertinenze ad esclusione delle unita’ classificate nelle categorie catastali a/1, a/8 e a/9;
2) E’stata abolita anche la quota TASI pagata dagli inquilini nella misura del 30% solo se questi ultimi detengono l’immobile ad uso abitativo e vi hanno trasferito la residenza. i proprietari di tali immobili versano la tasi nella percentuale del 70% dell’importo.
LA QUOTA DI TASI DOVUTA DALL’INQUILINO O DETENTORE, STABILITA NELLA MISURA DEL 30% DELL’IMPOSTA COMPLESSIVA, E’ DOVUTA SOLO SE L’INQUILINO O DETENTORE NON UTILIZZA L’IMMOBILE COME ABITAZIONE PRINCIPALE.
CONTINUANO A VERSARE normalmente la tassa servizi indivisibili (TASI) :
1) TUTTI GLI (ALTRI FABBRICATI ) ED (AREE EDIFICABILI);
2) LE (ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE) NELLE CATEGORIE CATASTALI (A/1 – A/8 – A/9)
Anche per la TASI gli immobili in comodato con i requisiti di cui sopra : riduzione del 50% dell’imposta. Visualizza INFO TASI 2016
Aliquote TASI anno 2016 riconfermate con delibera di C.C n° 24 del 14/05/2016.
COME EFFETTUARE I VERSAMENTI (IMU) (TASI) e (TARI “rifiuti”) :
- IMU e TASI :
a) accondo 50% entro il 16 giugno 2016 sulla base delle aliquote dell’anno 2015 (VERSAMENTO IN AUTOLIQUIDAZIONE)
b) saldo con conguaglio entro il 16 dicembre 2016 sulla base delle aliquote 2016 deliberate dai Comuni e pubblicate entro il 28-10-2016 (VERSAMENTO IN AUTOLIQUIDAZIONE)
- TARI (Rifiuti) : sulla base dei modelli precompilati che vi saranno inviati direttamente a domicilio
IMU - Imposta Municipale Unica 2016
Per il 2016, vale quanto stabilito per il 2015, anno in cui non era stata effettuata nessuna modifica rispetto a quanto approvato nell'anno 2014 con deliberazione del consiglio comunale n° 22 del 29/09/2014 (aliquote 2015 confermate con Delibera di C.C. n° 28 Del 20/08/2015 riconfermate per il 2016 con delibera di C.C n° 24 del 14/05/2016).
Si ricorda che le aliquote da applicare per il calcolo IMU devono essere approvate dal Consiglio Comunale e perché abbiano efficacia sul versamento ordinario devono essere pubblicate nel sito ministeriale . Pertanto nel caso in cui non siano state pubblicate nuove aliquote per il 2016 entro il 28/10/2016 sono valide le aliquote IMU approvate nell'anno precedente. (Le delibere delle aliquote vanno approvate e pubblicate entro il 28-10-2016)
Modalità di pagamento
L’ACCONTO IMU 2016 dovrà essere versato entro il 16 giugno 2016 con aliquote già approvate dal Comune di Martirano Lombardo con deliberazione del consiglio comunale n° 22 del 29/09/2014 (aliquote confermate con Delibera di C.C. n°24 Del 14/05/2016).
Il SALDO dovrà invece essere versato entro il 16 Dicembre 2016.
Il pagamento potrà essere effettuato tramite modello F24 pagabile presso gli uffici postali o sportelli bancari.
I principali codici tributo sono i seguenti:
- 3912 – IMU su abitazione principale(categorie catastali A/1,A/8,A/9) e relative pertinenze
- 3916 – IMU per aree fabbricabili
- 3918 – IMU per altri fabbricati (esclusi immobili D)
- 3925 – IMU per immobili Cat. Catastale D (Quota Stato)
- 3925 – IMU per immobili Cat. Catastale D (Quota comune)
Il Codice Ente del Comune di Martirano Lombardo è E991.
Calcolo
La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile ottenuto applicando all'ammontare delle rendite catastali rivalutate del 5% i seguenti moltiplicatori:
- 160 x categoria A (abitazioni) e categorie C2 C6 e C7 (cantine, garage, ecc.) 80 x categoria A10 (uffici privati) e categoria D5 (banche e assicurazioni)
- 140 x categoria B (uffici pubblici, scuole collegi ecc.) e C3 C4 C5
- 65 x categoria D (immobili industriali ecc.) esclusi i D5
- 55 x categoria C1 (negozi e botteghe)
- la base imponibile per le aree fabbricabili è costituita dal valore venale in comune commercio al primo gennaio dell’anno di imposizione
La base imponibile per le aree fabbricabili è costituita dal valore venale in comune commercio al primo gennaio dell’anno di imposizione.
Per simulazione di calcolo, può essere utilizzato l’apposito link.
Aliquote e regolamento
- 0,40% per l’abitazione principale per le SOLE categorie catastali A/1,A/8,A/9 e relativa/e pertinenza/e (individuate negli immobili di categoria C2, C6 e C7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate)
- Detrazione per abitazione principale euro 200,00.
- Nel caso che l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi contitolari, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione si verifica.
Il Regolamento IMU è stato approvato con la seguente delibera di Consiglio Comunale 21 del 28/09/2012 .
Info Esenzione IMU per comodato uso gratuito :
L’articolo 1 c. 10 della Legge di stabilità 2016 abolisce il potere di assimilazione all'abitazione principale delle unità immobiliari concesse in comodato a parenti di 1° grado dei comuni e prevede una riduzione del 50% della base imponibile producendo effetti sia per la TASI sia per l’IMU.
I beneficiari possono fruire della riduzione della base imponibile IMU, che è la stessa della TASI, nella misura del 50%, purché sussistano le condizioni seguenti:
La Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) ha disposto:
- Abrogazione dell’assimilazione ad abitazione principale (1° casa) per gli immobili concessi in comodato d’uso a parenti in linea retta entro il 1° grado;
- È prevista la riduzione al 50% della base imponibile per un solo immobile (ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,) concesso in comodato ai parenti in linea retta entro il 1° grado che lo utilizzano come abitazione principale, alle seguenti condizioni:
1 .il CONTRATTO dev’essere REGISTRATO;
2. il comodante NON DEVE POSSEDERE ALTRI IMMOBILI in Italia (ad eccezione della propria abitazione di residenza nello stesso Comune dell’immobile).
E' fatto obbligo presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data dell’evento (per l’anno 2016 il termine è il 30 giugno 2017).
Versamento IMU da parte dei residenti all'estero e dichiarazione
Nel caso che non sia possibile effettuare il versamento con F24, il versamento, per il Comune di Martirano Lombardo, deve essere effettuato sul Conto Corrente di Tesoreria: IBAN IT71B0760104400000070432497 COD. SWIFT O BIC BPPIITRRXXX
CON CAUSALE IMU 2016 -CODICE TRIBUTO 3918-CODICE ENTE E991 (Nella causale del bonifico devono essere scritte le seguenti notizie: IMU - codice fiscale versante - anno d'imposta - Acconto/saldo oppure acconto e saldo (nel caso di versamento in una unica soluzione).
IMU 2016 - SOGGETTI ISCRITTI AIRE
Per l’anno 2016 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
Per gli altri soggetti passivi AIRE l’aliquota da applicare è quella dello 0,76%.
Nel caso che sia utilizzato tale beneficio, il contribuente dovrà presentare la dichiarazione IMU per l'anno 2016 entro il 30 giugno 2017.
Dichiarazione IMU
La dichiarazione IMU dovrà essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso egli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta [DL 8 aprile 2013, n. 85 (articolo 10, comma 4)].