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E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 1° giugno 2020 la sentenza della Corte Costituzionale datata 31 maggio 2022, n. 131 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della regola che non consente ai genitori, di comune accordo, di attribuire al figlio il solo cognome della madre e che, in mancanza di accordo, impone il solo cognome del padre, anziché quello di entrambi i genitori.
A far data dal 02 giugno 2022, pertanto sono pienamente operative le nuove regole in materia di attribuzione del cognome risultanti in seguito all’intervento della Corte Costituzionale, che gli Ufficiali di Stato Civile sono tenuti fin da subito ad applicare. Ciò è stato confermato dal Ministero dell’Interno con circolare DAIT (Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali) n° 63 del 1° giugno 2022 nella quale si legge che “ la richiamata sentenza si applicherà, dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, alle ipotesi in cui l’attribuzione del cognome non sia ancora avvenuta, comprese quelle in cui sia pendente un procedimento giurisdizionale finalizzato a tale scopo”.
Ecco pertanto le nuove regole che l’Ufficiale di Stato Civile deve osservare nella formazione degli atti di nascita :
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il cognome del figlio deve comporsi con i cognomi dei genitori, nell’ordine dagli stessi deciso (paterno+materno oppure materno+paterno);
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se non vi è accordo fra i genitori, sull’ordine di attribuzione dei cognomi, dovranno attivarsi per ottenere un intervento giudiziale;
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c’è comunque la possibilità per i genitori di attribuire, di comune accordo, soltanto il cognome di uno loro (paterno oppure materno).
Titolo
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