ESENZIONI
Il presupposto normativo è quello per cui non sono tassabili gli spazi improduttivi di rifiuti, in base al criterio della “non utilizzabilità” dei locali e delle aree.
La normativa sulla TARI, quindi, esclude totalmente dalla tassa i locali e le aree inutilizzabili, poiché, dato che non possono essere fruiti in alcun modo, non possono nemmeno produrre rifiuti.
L’inutilizzabilità dell’immobile deve essere tuttavia verificabile oggettivamente: ad es. un locale senza collegamenti alla rete elettrica, idrica e fognaria, oppure inagibile o inabitabile, sarà esente dall’imposta, mentre un locale in cui sussistono gli allacciamenti è tassabile, anche se di fatto è inutilizzato, totalmente o per la maggior parte dell’anno.
La normativa sulla Tari esclude in modo esplicito, poi, i seguenti immobili, aree e locali dal pagamento dell’imposta:
- locali e aree condominiali, cioè le parti del condominio che non sono utilizzate in via esclusiva (es. l’androne e le scale di un palazzo);
- aree e locali non suscettibili di produrre spazzatura in modo autonomo, come cantine, sottotetti, terrazze e balconi;
- locali non suscettibili di produrre rifiuti per la sussistenza di situazioni particolari;
- aree pertinenziali scoperte di locali soggetti al tributo, o accessorie a tali locali (ad eccezione delle aree scoperte operative).
Non solo la generale normativa sulla Tari può prevedere delle esenzioni, ma anche le disposizioni dei singoli Comuni. Ad esempio, possono essere esentati:
- le aree verdi;
- i locali e le aree in cui sono prodotti rifiuti speciali che vengono smaltiti dai proprietari a proprie spese, in maniera conforme alle specifiche normative vigenti;
- gli immobili in ristrutturazione, per il periodo nel quale non sono abitati o occupati;
- le abitazioni che si trovano interamente in ristrutturazione, per un periodo di almeno 2 mesi;
- le centrali termiche ed i locali riservati a impianti e macchinari, come il vano ascensore o la cabina elettrica;
- i locali appartenenti a strutture sanitarie o mediche, sia pubbliche che private;
- le aree ed i locali destinati a impianti ginnici e sportivi, scuole di danza, ma solo per gli spazi adibiti in modo esclusivo all’esercizio dell’attività sportiva.
IMMOBILI IN AFFITTO O COMODATO
Nelle situazioni concernenti gli immobili dati in affitto, concessi in comodato oppure occupati per un periodo che risulta inferiore a 6 mesi durante l’intero anno solare, deve versare la TARI soltanto:
- il proprietario dell’immobile;
- l’usufruttuario;
- o il soggetto che possiede il diritto d’uso, d’abitazione o di superficie.